Cosa si intende con il termine Industria 4.0 ?

E’ un pacchetto di incentivi e strumenti volti a creare le condizioni per aiutare le aziende italiane a cogliere le opportunità della quarta rivoluzione industriale.

Si pone l’obiettivo di supportare le imprese che vogliono aumentare la loro competitività, tramite gli incentivi agli investimenti finalizzati:

  • alla digitalizzazione dei processi produttivi,

  • alla valorizzazione della produttività dei lavoratori;

  • alla formazione di competenze adeguate;

  • allo sviluppo di nuovi prodotti e processi.

Come raggiungere tali obiettivi ?

Sono state individuate 4 direttrici di sviluppo da implementare mediante l’uso delle nuove tecnologie digitali:

  1. la raccolta di dati, la connettività e l’ampliamento della potenza di calcolo:;

  2. gli analytics ossia l’analisi dei dati per ottenere informazioni di valore che portino a decisioni aziendali migliori e a mosse strategiche di business.

  3. l’interazione tra uomo e macchina che coinvolge le interfacce touch e la realtà aumentata;

  4. il passaggio dal digitale al reale e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le interazioni machine to machine.

Quali sono le misure agevolative ?

La normativa in esame prevede l’attribuzione di crediti di imposta da utilizzare in compensazione con il pagamento di tasse, imposte e contributi, o in alternativa contributi in conto interesse per i finanziamenti necessari per gli investimenti.

Per maturare le suddette agevolazioni occorre rispettare tutta una serie di requisiti.

I beni devono possedere delle caratteristiche obbligatorie:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/opart program;

  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

  • interfaccia tra uomo e macchina semplice ed intuitiva;

  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro;

e almeno due tra le seguenti caratteristiche facoltative:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

I beni agevolabili devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

I beni devono essere interconnessi, cioè devono scambiare informazioni con gli altri sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo del prodotto, di monitoraggio e controllo anche in remoto delle altre macchine dello stabilimento, etc.) o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, altri siti di produzione, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);

  • sia identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

Rispettati i predetti requisiti temporali, il credito d’imposta é utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione 3 quote annuali di pari importo.

Requisiti delle imprese

I beni sono agevolabili, se appartengono alle categorie di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, sia come possesso dei requisiti obbligatori e di quelli facoltativi, nonché nel senso della loro avvenuta interconnessione, devono essere attestati, alternativamente, mediante:

  • una perizia tecnica asseverata (ex L. 178/2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, se il costo unitario di acquisizione è uguale o superiore ad euro 300.000;

  • una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, per i beni di costo unitario inferiore al predetto limite.

La perizia, l’attestato di conformità o la DSAN devono essere redatte per singolo bene acquisito.

Occorre inoltre:

che le fatture di acquisto (anche in leasing) dei beni agevolabili rechino il riferimento alla specifica norma di legge (L. 160/2019-Artt. 184-197 e L. 178/2020-Artt. 1051-1063); è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso;

che le imprese fruitrici rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste per ciascun settore;

che le imprese fruitrici siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

che venga predisposta e conservata, ai fini dei successivi controlli, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Misura del credito d’imposta

L’importo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2021 è pari al 50 % del costo del bene oggetto dell’agevolazione.